Contratti pubblici: pubblicato il regolamento con le modalità di digitalizzazione

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  • On Ottobre 27, 2021
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Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il regolamento che individua le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. In particolare, il decreto definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, il decreto 12 agosto 2021, n. 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica, che riporta il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”.
In particolare, il regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, del codice degli Appalti Pubblici, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.
Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.

Accesso digitale al sistema telematico

L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico. Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identificazione avviene mediante SPID o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

Tracciabilità

Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.

Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara

I dati, i documenti e le comunicazioni redatti in un formato idoneo alla loro conservazione sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.
Il fascicolo informatico contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche di calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione.
Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.
Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.

Sicurezza informatica

Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti.
Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

Partecipazione alla procedura di gara

Il sistema telematico consente all’operatore economico di compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati.
Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico nonché’ di inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica.
Al momento della ricezione dell’offerta, il sistema:
– trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa;
– effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line.
In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate.
Il sistema telematico consente inoltre:
– ai componenti della commissione giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici;
– lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell’autorizzazione concessa;
– la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti interessati e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche;
– consente l’acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.

Apertura e valutazione delle offerte

La data e l’ora delle sedute pubbliche in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche e di quella in cui si procede all’apertura delle offerte economiche saranno comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi.
Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente, consente inoltre l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione, la redazione del contratto e l’inserimento di queste ultime documentazioni nel fascicolo informatico.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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