Consiglio di Stato, sentenza n. 7045/2021: È legittimo l’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari dall’art. 4. d.l. 44/2021

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  • On Novembre 18, 2021
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Segnaliamo la sentenza n. 7045/2021, emessa in data 20 ottobre 2021, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021.

Nella citata pronuncia il Collegio afferma il principio secondo il quale la vaccinazione obbligatoria selettiva risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro, e dunque a beneficio della persona secondo il principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. Nel dovere di cura, che incombe sul personale sanitario, rientra anche il dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella sicurezza di chi cura e del luogo in cui si cura, e questo essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro non può lasciare il passo a visioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico.

Il Collegio, inoltre, affronta il tema, proposto dagli appellanti, relativo alla presunta violazione della CEDU da parte della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale; in merito, il Consiglio di Stato ha precisato che “non corrisponde dunque al vero la tesi, sostenuta dagli appellanti, che il diritto convenzionale ritenga le vaccinazioni obbligatorie una inammissibile intromissione nel diritto al rispetto della sfera privata e familiare, in violazione dell’art. 8 della Convenzione, poiché anche la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in armonia con l’orientamento assunto, del resto, dalle Corti costituzionali nazionali, ammette la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie secondo principî e criterî, non dissimili da quelli seguiti dalla Corte costituzionale italiana nella propria giurisprudenza, che possono trovare applicazione anche alla vaccinazione qui contestata, che soddisfa tutti i requisiti, rigorosi, richiesti dal diritto convenzionale per giustificare l’intromissione pubblica nella sfera privata e familiare”

Secondo il Collegio poi la tesi degli appellanti – secondo cui la vaccinazione in questione sarebbe stata imposta in violazione dell’art.32 Cost. – sarebbe, anzitutto, fondata su un presupposto scientifico errato, secondo cui le vaccinazioni non sarebbero efficaci e sicure, e peccherebbe poi anche di astrattezza poiché nessun farmaco  è “a rischio zero” e “i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione”.

È infondata anche la presunta violazione dell’art. 3 Cost sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza in quanto, sotto il profilo della ragionevolezza, i vaccini risultano ad oggi essere sicuri ed efficaci e rispondono allo scopo del legislatore di ridurre la diffusione del contagio e tutelare le persone più esposte al rischio di infezione; sotto il profilo della proporzionalità risulta che solo lo strumento della vaccinazione stia riducendo la diffusione del contagio. In merito alla presunta natura discriminatoria di tale obbligo vaccinale, secondo il Collegio, il carattere selettivo della stessa è giustificato sia in forza del principio di solidarietà, sia in forza della richiamata relazione di cura e fiducia che sussiste tra il paziente e il personale sanitario.

Inoltre, il Consiglio di Stato precisa, a conferma di quanto già statuito dalle Suprema Corte di Cassazione, che l’indennizzo economico in favore del lavoratore sottoposto all’obbligo vaccinale, nel caso in cui dalla somministrazione dovesse derivare un pregiudizio grave e/o permanente per l’integrità fisica del soggetto al quale il vaccino è inoculato, è già previsto per le vaccinazioni obbligatorie dall’ art. 1 della l. 210/1992.

Infine, per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 33 Cost., il Collegio rileva che: “non si vede come l’obbligo vaccinale imposto dal legislatore possa ledere tale valore costituzionale, posto che anzi i vaccini sono stati il frutto di una approfondita e libera ricerca scientifica, peraltro avviata già da anni in riferimento ad altri tipi di virus, e sono stati autorizzati all’esito di una procedura che ha visto il rispetto dei più rigorosi standard scientifici”. Il legislatore non solo non avrebbe violato la c.d. riserva di scienza “ma ha anzi adottato e imposto, almeno al personale sanitario, i risultati incoraggianti di questa ricerca a tutela della salute pubblica”. Sottolinea poi il Collegio che deve essere la scienza ad indicare al legislatore, ma anche all’individuo le opzioni terapeutiche valide che questi può scegliere e “non è certo l’individuo, ancorché dotato di proprie personali competenze e di un sapere asseritamente superiore, a forgiarsi una cura da indicare alla scienza e al legislatore, costruendosi una cura “parallela”, “propria”, “privata”, non controllabile da alcuno e non verificabile in base ad alcun criterio scientifico di validazione”:

Di seguito, pubblichiamo il link della sentenza: Cons. Stato 7045.2021

Credit by:

Federalismi.it

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