Certificazione Verde Covid-19, vaccini e lavoro: cosa avviene all’estero? Il caso francese
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- On Settembre 10, 2021
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In questi giorni, in Italia si sta discutendo dell’obbligo di dotarsi del Green Pass per accedere ad alcuni servizi e attività, con le relative ricadute (anche critiche) che la normativa di riferimento pone in termini di gestione dei rapporti di lavoro.
Tuttavia, i governi di altri paesi sembrano essere stati più incisivi di quello italiano. In Francia è stato introdotto il c.d. Pass Sanitaire, che si ottiene in circostanze analoghe a quelle individuate dalla normativa italiana (e cioè, a seguito di vaccinazione, in caso di guarigione da Covid-19 o, fino al 16 ottobre, in possesso di un test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti). Tutti i lavoratori, volontari e persone che operano in determinati settori dal 30 agosto 2021 dovranno dotarsi del Pass Sanitaire (ospitalità e turismo; bar e ristoranti; istituzioni culturali, ricreative o sportive, cinema, teatri, sale per spettacoli o concerti, monumenti, musei, bowling, sale giochi, zoo, parchi a tema, ecc.; seminari, fiere e fiere che riuniscono più di 50 persone e sono organizzati all’esterno dei locali dell’azienda; trasporto di persone a lunga distanza; grandi centri commerciali su decisione prefettizia, etc.). Dal 30 settembre 2021 l’obbligo di possedere ed esibire il Pass Sanitaire – che rimarrà in vigore fino al 15 novembre 2021 – sarà esteso anche ai lavoratori minorenni (come nel caso degli apprendisti).
A partire da oggi, ogni datore di lavoro è tenuto a verificare che tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in luoghi (e orari) aperti al pubblico, siano in possesso del Pass Sanitaire. Il controllo avverrà tramite l’applicazione TousAntiCovid Verif e, scansionando il QR Code della certificazione verde Covid19, potranno essere verificati validità in corso del Pass, nome, cognome e data di nascita del titolare del certificato. In caso di mancanza del Pass Sanitaire o di esito negativo (Pass non valido), il lavoratore non potrà accedere al luogo di lavoro, con la conseguenza che sarà costretto, in accordo con il datore di lavoro, ad usufruire dei giorni di ferie o dei giorni di riposo previste dai contratti collettivi di riferimento. In mancanza della possibilità / volontà di fruire di tali istituti, il lavoratore sarà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione (fino a quando il lavoratore non presenterà un Pass Sanitaire valido). Dopo tre giorni di sospensione, il datore di lavoro può convocare il lavoratore al fine di individuare una soluzione congrua rispetto alle esigenze organizzative aziendali (come la ricollocazione in una posizione non soggetta all’obbligo del possesso del Pass nonché le possibilità di telelavoro se le attività possono essere svolte in tale modalità di lavoro).
In tale contesto normativo, risulta fondamentale sottolineare che l’impiego del Pass Sanitaire si inserisca nell’ambito del dialogo sociale. A tal proposito, il Comitato Economico e Sociale (CSE) deve essere informato e consultato quando l’obbligo di utilizzo del Pass ha conseguenze e ricadute nell’organizzazione aziendale. La consultazione può essere effettuata entro un mese dalla predisposizione del Pass.
Oltre all’obbligo di dotarsi del Pass Sanitaire nei luoghi previsti dalla normativa di riferimento, nell’ordinamento francese – al pari di quello italiano – vige altresì l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 per determinate professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 12 della legge del 5 agosto 2021, fatta eccezione per i lavoratori di ditte esterne che intervengono saltuariamente, cioè in modo non ricorrente per mansioni di brevissimo termine.
Credit by:
Giada Benincasa – Bollettino ADAPT
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