Proprio in considerazione di queste ultime novità, è utile fornire una tabella riepilogativa che evidenzi tutte le casistiche ad oggi in vigore e che riprendono le principali disposizioni presenti nel:
· decreto Sostegni (legge n. 69/2021, di conversione del decreto legge n. 41/2021);
· decreto Sostegni bis (decreto legge n. 73/2021);
· nel decreto lavoro e imprese (decreto legge n. 99/2021).
Si ricorda che, così come già specificato nelle precedenti normative, il nuovo decreto legge (DL 99/2021) oltre ad evidenziare le tutele per i lavoratori di alcuni specifici settori, particolarmente colpiti dalla pandemia da un punto di vista produttivo, prevede dei bypass al blocco dei licenziamenti. È infatti possibile procedere, comunque, alla risoluzione dei rapporti di lavoro qualora si verifichino queste casistiche:
A. Cambio di appalto
‒ i licenziamenti di personale già impiegato nell’appalto, qualora sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
B. Fallimento
‒ i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
C. Cessazione
‒ i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
D. Liquidazione
‒ i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Fa eccezione il caso in cui durante la liquidazione non vi sia la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ai sensi dell’art. 2112 cc)
E. Accordo collettivo aziendale
‒ attraverso un previo Accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (basta la firma anche di una sola delle organizzazioni sindacali – Inps, messaggio n. 689/2021). L’accordo dovrà prevedere una adesione dei singoli lavoratori (attraverso un accordo individuale) e un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, per quanto il recesso sia identificato quale risoluzione consensuale, al lavoratore sarà riconosciuta l’indennità di disoccupazione (NASpI).
Non sono considerati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e come tale non rientrano tra i licenziamenti vietati, le seguenti risoluzioni:
‒ Licenziamento per motivi disciplinari (per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo), il quale dovrà essere effettuato utilizzando l’ordinaria procedura, prevista dall’articolo 7, della Legge n. 300/1970 (contestazione, difesa ed emissione del provvedimento disciplinare).
‒ Licenziamento per superamento del periodo di comporto
‒ Licenziamento durante o alla fine del periodo di prova
‒ Licenziamento del dirigente
‒ La risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato
‒ Licenziamento dell’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora vi sia stata una previa risoluzione dal rapporto associativo, secondo le specifiche previste dallo statuto societario e dal regolamento della Coop
‒ La risoluzione consensuale
‒ Le dimissioni volontarie o per giusta causa.
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IPSOA Quotidiano
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