Brevi considerazioni in tema di reintegra

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  • On Maggio 8, 2018
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di Giuseppe Platania, Avvocato, Dottore di Ricerca, esperto in Diritto del Lavoro.


  1. L’articolo 18, comma quarto, dello Statuto dei Lavoratori.

Il comma quarto dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, disciplina le conseguenze dell’annullamento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa nel caso in cui il Giudice accerti l’insussistenza del fatto contestato ovvero l’ascrivibilità di esso alle condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili.

La norma richiamata prevede una duplice possibilità di accertamento da parte del Giudice, sia in relazione al fatto ed alla sua sussistenza, sia in relazione all’eventualità che la condotta del lavoratore sia prevista dalla contrattazione collettiva come punibile, ma con una sanzione conservativa.

  1. La genericità della contrattazione collettiva nella tipizzazione delle condotte punibili.

I contratti collettivi, tuttavia, non sempre soccorrono in maniera risolutiva, poiché sovente non contengono una tassativa enucleazione degli illeciti disciplinari sulla scorta dei quali irrogare una sanzione espulsiva, limitandosi ad indicare generiche clausole, per lo più evocative della disciplina codicistica, quali una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; oppure, in altri casi, offrono elencazioni meramente indicative di inadempimenti che possono comportare la massima sanzione o sanzioni conservative.

Si è in presenza, così, di una sostanziale abdicazione della contrattazione collettiva a favore dell’interpretazione giurisdizionale, cui è concretamente demandato l’ufficio di qualificare l’inadempimento al fine di confermare, o meno, la legittimità di un licenziamento per giusta causa.

  1. La conseguente necessità di un’interpretazione funzionale dei contratti collettivi da parte del Giudice del lavoro.

Orbene, in siffatte ipotesi emerge una tendenza giurisprudenziale ad ancorare a concrete valutazioni ogni analisi del potere disciplinare adottato dalla parte datoriale attraverso una lettura sistematica dei contratti collettivi.

È ricorrente, in proposito, il riferimento ad elementi sintomatici quali il notevole inadempimento del lavoratore, la gravità, la recidiva e la gradazione della colpa.

Il Giudice del lavoro, così, ai fini di un’eventuale reintegra, procede ad una concreta analisi: della gravità, cercandone riscontro nella verifica della sussistenza del danno subito da parte datoriale o nello speculare conseguimento di utilità per il lavoratore; della recidività, attraverso l’accertamento della sussistenza di pregressi rilievi similari, ove ve ne sia menzione nella contestazione disciplinare; della colpa, quale riferimento alla necessità di tenere in debita considerazione l’elemento soggettivo dell’illecito.

  1. Conclusioni.

Ecco, dunque, che le allegazioni di parte, in siffatte ipotesi, sia nella fase giustificativa, sia in quella giudiziale ed, ancor prima, dalla prospettiva datoriale, la puntuale ed esaustiva contestazione dei fatti, immutabile, se correttamente prospettate in funzione delle norme contrattuali, possono assumere valenza determinante ai fini valutativi della prova e, quindi, decisori.

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