Annullamento cartelle fino a 1.000,00 euro: gli effetti dell’articolo 4 del D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, sui carichi previdenziali e contributivi

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  • On Giugno 22, 2019
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di Giuseppe Platania, Avvocato. Con la recente emanazione del decreto legge 119/2018, nell’ambito della c.d. “pacificazione fiscale” ha trovato attuazione la previsione dell’annullamento delle cartelle il cui importo, per singola partita, sia inferiore ad euro 1.000,00, alla data del 24 ottobre 2018, per crediti riguardanti il periodo compreso tra il 2000 ed il 2010.

In particolare, l’art. 4 stabilisce che “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate …”.

Nella giurisprudenza di merito, la norma viene interpretata in maniera puntuale, ricomprendendosi in essa i carichi di ruolo formati dagli enti previdenziali – e ciò pur a fronte di inziali perplessità da parte degli stessi istituti – stante la chiara lettera.

Segnatamente, come evidente nella sentenza in esame, si riconosce l’automatico annullamento del debito, anche contributivo, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in mancanza, nel giudizio, di residui ruoli non ricompresi nella previsione normativa.

Emerge, per quanto di interesse sul piano processuale, la finalità deflattiva del contenzioso della norma, che pare anche giustificare la compensazione delle spese di lite.

Sentenza

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