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Diritto civile dell’esecuzione

  • Posted by admin
  • On Aprile 27, 2018
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Una società che gestisce un ambulatorio di nefrologia ed emodialisi si è rivolta al nostro studio legale poiché coinvolta, in qualità di terzo pignorato, in un giudizio di esecuzione presso terzi incardinato dinnanzi il Tribunale Civile di Catania. Per conto della nostra cliente abbiamo reso dichiarazione “negativa” del credito ai sensi dell’art. 547 del c.p.c. poiché non doveva versare alcuna somma al debitore principale. Tuttavia il creditore procedente, ritenuto che la nostra cliente avrebbe dovuto corrispondere al debitore principale un importo pari a € 500.000,00, ha avviato un parallelo giudizio dinnanzi il Tribunale di Catania in cui ha contestato la “dichiarazione di terzo” fornita dalla nostra assistita e ne ha chiesto la condanna al pagamento dell’importo sopra indicato.
In quest’ultimo procedimento il nostro team di avvocati ha rilevato, d’un canto, l’irritualità della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo in applicazione dell’art. 549 del c.p.c. (per come da ultimo riformulato dal D.L. n. 83/2015 convertito con modificazioni con Legge n. 132/2015) e, dall’altro, ha eccepito l’assenza di prove a sostegno dell’avversa richiesta, contestualmente dimostrando le ragioni legittimanti la dichiarazione “negativa” fornita dalla nostra cliente.
Il Tribunale di Catania, accogliendo tutte le eccezioni preliminari formulate dal nostro studio, ha rigettato la domanda del creditore procedente, ha accertato che la nostra cliente ha correttamente fornito la citata “dichiarazione negativa del credito” ed ha condannato controparte al rimborso delle spese di lite.

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