PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NUOVE REGOLE DELLA LEGGE DI BILANCIO
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- On Agosto 11, 2026
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Le misure introducono un nuovo meccanismo di adesione automatica alle forme di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
di Dott.ssa Lucia Aquiletta
Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025), che ha modificato l’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 introducendo un meccanismo di adesione automatica alle forme di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, in sostituzione del precedente sistema di adesione con modalità tacita.
L’ADESIONE AUTOMATICA
A chi si applica il meccanismo di adesione automatica?
- Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione;
- Lavoratori non di prima assunzione ma che dopo il 30 giugno 2026 attivino un nuovo rapporto di lavoro.
Con esclusione dei lavoratori:
- della Pubblica Amministrazione;
- domestici;
- già in forza al 30 giugno 2026 che non instaurino un nuovo rapporto di lavoro dipendente;
- con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni o il cui rapporto di lavoro cessi prima del decorso dei 60 giorni.
L’adesione è obbligatoria ed irrevocabile?
In coerenza con il principio di volontarietà di adesione alle forme di previdenza complementare, è prevista la facoltà di rinunciare all’iscrizione entro 60 giorni dall’assunzione,con efficacia retroattiva, come se l’adesione non fosse mai avvenuta.
IL CONFERIMENTO DEL TFR
In virtù del meccanismo di adesione automatica il TFR del lavoratore viene immediatamente destinato ad una forma pensionistica complementare.
Ciò comporta la devoluzione:
- dell’intero TFR;
- della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria qualora la sua retribuzione annua lorda risulti inferiore all’assegno sociale annuo, che attualmente è di 546,24 euro per 13 mensilità.
In caso di rinuncia all’iscrizione alla previdenza complementare il lavoratore potrà scegliere alternativamente se:
- destinare il TFR ad una diversa forma pensionistica complementare;
- applicare il regime di cui all’art. 2120 c.c.: alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad un’indennità calcolata sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari all’importo della retribuzione divisa per 13,5 più la rivalutazione annua.
Salvo il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS per i soli datori di lavoro del settore privato con più di 50 dipendenti.
COME SI INDIVIDUA LA FORMA PENSIONISTICA
Essa viene scelta sulla base dei contratti collettivi applicati in azienda (nazionali, territoriali o aziendali), purché i comparti di investimento c.d. “Life- Cycle” trovino il trade-off tra esposizione al rischio finanziario e tutela del capitale (art. 8, comma 9), e ciò in coerenza con le istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (c.d. COVIP).
I LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE FINALE
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, la quota massima del capitale prelevabile è, in via generale, del 50%,ad eccezione della clausola di salvaguardia:
- se il 70% della prestazione finale, convertito in rendita vitalizia, è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione potrà essere interamente erogata in capitale.
LE MODALITÀ DI EROGAZIONE
- conversione dell’intero capitale in rendita vitalizia;
- 50% capitale e 50% rendita;
- 100% del capitale.
IL RISCATTO DEL CAPITALE
Quando è ancora possibile ottenere il riscatto del capitale?
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (art. 14, comma 2, lett. c);
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (art. 14, comma 2, lett. c);
- morte dell’aderente prima dell’erogazione della prestazione. In questo caso, l’intera posizione viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati (art. 14, comma 3);
- perdita dei requisiti per rimanere iscritto al fondo (art. 14, comma 5):nelle ipotesi di dimissioni o cambio di lavoro;
- gli iscritti ad una forma pensionistica complementare prima del 29 aprile 1993 (art. 23 del d.lgs. 252/2005
LA COSTITUZIONE DI DUE FONDI
Nel caso di costituzione di due fondi è consentito liquidare il 100% del capitale?
Il limite di cui all’art. 11, comma 3, deve essere verificato con riferimento alla singola prestazione individuale e non all’intero patrimonio accumulato dall’aderente presso più forme pensionistiche complementari. Pertanto, si potrà richiedere il 100% del capitale da ciascun fondo purché non si superi la soglia prevista.
È tuttavia necessario che si tratti di due distinte forme pensionistiche complementari, con diverso numero di registro all’albo COVIP.
LA R.I.T.A.
Un’altra ipotesi per ottenere l’intero capitale riguarda l’utilizzo della “Rendita integrativa temporanea anticipata”, c.d. R.I.T.A., che, ai sensi dell’art. 11, comma 4 e 4-bis, consiste nell’erogazione frazionata, in tutto o in parte, del capitale pari al montante accumulato, a decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al raggiungimento dell’età per la pensione.
Requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età pensionabile nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In alternativa:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per comprendere quando è possibile la liquidazione integrale del capitale è utile osservare come il limite vari in funzione dell’età e del sesso dell’aderente.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa con le soglie di capitale per il riscatto del 100%:
| Età | Uomo | Donna |
| 57 | 165.659 € | 185.984 € |
| 58 | 160.880 € | 181.121 € |
| 59 | 156.118 € | 176.259 € |
| 60 | 146.645 € | 166.534 € |
| 61 | 141.941 € | 161.673 € |
| 62 | 137.273 € | 156.806 € |
| 63 | 132.645 € | 151.934 € |
| 64 | 128.063 € | 147.062 € |
| 65 | 123.507 € | 142.194 € |
| 66 | 118.968 € | 137.329 € |
| 67 | 114.452 € | 132.472 € |
| 68 | 109.961 € | 127.622 € |
| 69 | 101.058 € | 117.964 € |
| 70 | 96.656 € | 113.164 € |

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