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FEMMINICIDIO: PUBBLICATA LA LEGGE CON MODIFICHE AL CP E ALLA LEGGE 122 /2016

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  • On Dicembre 19, 2025
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La normativa si concentra sulla prevenzione e punizione dei reati di genere e violenza ma non contiene disposizioni sulle assunzioni obbligatorie nelle P.A. delle vittime e dei loro congiunti. Al riguardo, si richiama quanto previsto dalla legge finanziaria siciliana ed una recente pronuncia del TAR Sicilia.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 181 del 2 dicembre 2025 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, che apporta una serie di modifiche al Codice penale ed alla legge n. 122 del 7 luglio 2016, vediamo nello specifico le più importanti.

LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

L’art. 1 della legge n. 181/2025, rubricato “Modiche al codice penale”, dispone che: 

Dopo l’art. 577 è inserito l’art. 577-bis, Femminicidio, ai sensi del quale:

“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.  Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.

All’art. 572 del codice penale che disciplina il reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, sono apportate le seguenti modifiche:

“al primo comma, dopo le parole: “o comunque convivente” sono inserite le seguenti: “ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”.

Inoltre, allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di   discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

La legge sul femminicidio introduce anche l’art. 572 -bis, Confisca, ai sensi del quale

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato”.

All’articolo 585, in tema di circostanze aggravanti, è aggiunto il seguente comma:

“Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

All’articolo 593-ter, interruzione di gravidanza non consensuale, è aggiunto il seguente comma:

“Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”; 

All’articolo 609-ter, circostanze aggravanti specifiche del delitto di violenza sessuale, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:

“5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”; 

All’articolo 612-bis, Atti persecutori, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”; 

All’articolo 612-ter, delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o  possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. 

MODIFICHE ALLA LEGGE 122 /2016

L’art. 4, rubricato “Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva”, della legge n. 181/2025 apporta le seguenti modifiche alla legge n. 122/2016, in materia di Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016:

All’articolo 12,Condizioni per l’accesso all’indennizzo, le parole da:

“tale condizione” fino alla  fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “tale condizione non si applica quando l’autore del  reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la  sua responsabilità oppure quando l’autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei  confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell’articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l’autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell’articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti”. 

LE CARENZE DELLA LEGGE E LA LR SICILIANA

La normativa in commento si concentra sulla prevenzione e punizione dei reati di genere e violenza ma non contiene disposizioni sulle assunzioni obbligatorie nelle P.A. delle vittime e dei loro congiunti. 

Al riguardo, la legge finanziaria siciliana n.3 del 31 gennaio 2024, all’art. 118 prevede una

“Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza” per effetto della quale, fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale,“le disposizioni di cui ai commi l e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale che ai figli delle vittime di femminicidio”. 

LA SENTENZA DEL TAR SICILIA

Di recente una pronunzia del TAR Sicilia ravvisa l’esistenza di un diritto soggettivo – in presenza dei presupposti di legge – in capo alla figlia unica di vittima di femminicidio all’assunzione diretta da parte della regione Sicilia – che si era espressa invece negativamente – dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e devolvendo la controversia al Giudice Ordinario.

QUI LA SENTENZA DEL TAR

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