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CORTE DEI CONTI: IMPORTANTI MODIFICHE SU GIURISDIZIONE E CONTROLLO

  • Posted by autore blog
  • On Febbraio 10, 2026
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Con l’approvazione della legge n. 1 del 7 gennaio 2026 il legislatore ha ridefinito responsabilità e funzioni dell’organo di controllo amministrativo. 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 è stata pubblicata la legge n. 1/2026 recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. 

Il provvedimento normativo interviene in materia di responsabilità e giurisdizione dell’organo di controllo amministrativo. Tra le principali novità si segnalano la tipizzazione della colpa grave, la presunzione di buona fede degli organi politici e l’obbligo di copertura assicurativa per colpa grave.

LA COLPA GRAVE

L’articolo 1 della citata legge introduce una definizione di colpa grave, disponendo che:

Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

FATTI E OMISSIONI COMMESSI CON DOLO

Il comma 1.1 dell’articolo 1 della legge n. 20/1994 è stato integralmente riscritto dalla legge n. 1/2026. La disposizione così riformata stabilisce che:

La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria”.

IL POTERE RIDUTTIVO

L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, della legge in commento ha integrato l’art. 1 della legge n. 20/1994, introducendo ulteriori previsioni in materia di c.d. potere riduttivo, inteso come la facoltà riconosciuta al giudice contabile di ridurre in via proporzionale l’addebito risarcitorio tenendo conto delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.

In particolare, il novellato comma 1 bis dispone che

Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l’obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.  

LA BUONA FEDE DEGLI ORGANI POLITICI

All’ articolo 1, comma 1-ter, dopo il periodo 

“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.”

È stato aggiunto il seguente testo:

Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso)”. 

OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA

All’ articolo 1, comma 4, della legge n. 20/1994, è aggiunto il comma 4-bis che prevede che:

Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”. 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ

La legge n. 1 del 2026 modifica l’art. 3 della legge n. 20/2014 in materia di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In particolare, la normativa estende tale controllo ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023. 

Inoltre, introduce la possibilità di sottoporre al controllo preventivo anche i soggetti attuatori di PNRR e PNC, disponendo che:

Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata”.

QUI L’INTERO PROVVEDIMENTO

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