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APPALTI: TAR SICILIA CONFERMA OBBLIGO DI INDICARE CCNL NELLA LEX SPECIALIS

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  • On Maggio 13, 2025
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Il ricorso, presentato dagli Avvocati De Luca, Reale e Rossitto con la consulenza del Prof. Ricci per l’annullamento della determina di aggiudicazione della procedura aperta per la “Fornitura di attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0”, è stato accolto.

Con la sentenza n. 1335/2025 del Tar per la Sicilia, sez. I, è stato annullato l’atto di assegnazione di un appalto per violazione delle norme sull’indicazione, in sede di offerta, del Contratto collettivo di lavoro (più precisamente per omissione della dichiarazione di equivalenza) da parte dell’operatore economico dichiarato vincitore. 
La difesa è stata sostenuta dall’avv. Gianluca Rossitto dello studio Avvocati Associati di Catania, e dagli avv. Ugo Luca Savio De Luca e Marco Reale con un parere a sostegno del Prof. Giancarlo Ricci che è stato in buona parte recepito dal Collegio.

I FATTI

Dopo l’aggiudicazione di una procedura aperta per la “Fornitura di attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0” un raggruppamento temporaneo di imprese ha proposto ricorso contro il soggetto aggiudicatario.

Nello specifico la difesa del gruppo ha chiesto:

  • l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e della graduatoria finale “in ragione della mancata esclusione del raggruppamento controinteressato ovvero del punteggio attribuito, nonché del consequenziale diritto della ricorrente allaggiudicazione dellappalto e a subentrare nel contratto nelle more eventualmente stipulato con declaratoria di inefficacia del contratto stesso”
  • la condanna dell’Amministrazione aggiudicatrice “a disporre in favore della società ricorrente laggiudicazione dellappalto ed il subentro nel contratto, oltre al risarcimento del danno consequenziale, anche in forma specifica o per equivalente ovvero a titolo di perdita di chance, nonché in relazione al danno curriculare e/o di immagine e, in via gradata, alla rinnovazione della valutazione dellofferta tecnica ed economica”.

LA GARA

Con determina a contrarre del 23 aprile 2024 la stazione appaltante ha affidato la “Fornitura di attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0” (intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) – Progetto Laboratori ITS Academy Fondazione Archimede”) attraverso l’attribuzione delle competenze per l’indizione e per la gestione della procedura di gara alla centrale unica di committenza Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l., incaricandola di individuare, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l’aggiudicatario della fornitura prescegliendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo complessivo, al netto dell’iva, di Euro 2.117.196,28.

Con determina n. 47/2024 del 20 maggio 2024 la centrale unica di committenza ha approvato gli atti di gara, procedendo ai conseguenziali adempimenti, assolvendo agli obblighi di pubblicazione. L’Amministrazione aggiudicatrice, nel prevedere la disciplina speciale di gara, ha stabilito che:

  • il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto avrebbe dovuto essere quello del commercio, distribuzione e servizi o equivalente.

LE OFFERTE

Sulla piattaforma telematica sono pervenute due offerte da altrettanti operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo d’imprese:

La commissione giudicatrice ha eseguito le operazioni di valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri stabiliti dalla legge di gara proponendo l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore del gruppo che aveva ottenuto 99 punti complessivi, di cui 89 per l’offerta tecnica + 10 per l’offerta economica;

Il 16 dicembre 2024 è stato aggiudicato l’appalto.

IL RICORSO

Il raggruppamento temporaneo non aggiudicatario ha chiesto l’ostensione dei documenti dell’operatore primo classificato, ivi compresa l’offerta tecnica ed economica, nonché tutti i verbali delle sedute (pubbliche e private), la corrispondenza intercorsa e, da ultimo, gli esiti delle verifiche eseguite. Tuttavia,

Alla data di notifica del ricorso, lamenta lesponente, lAmministrazione non ha riscontrato, in via integrale, la richiesta di accesso agli atti tempestivamente avanzata dal raggruppamento ricorrente (nonostante assuma portata imperativa la previsione di cui allart. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023 e s.m.i.): correlativamente, lEnte non ha provveduto allostensione integrale della documentazione onde consentire lesercizio effettivo del diritto di difesa.

La vincitrice della gara ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Si sono successivamente costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto di mero stile; quindi, con memoria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del medesimo Dicastero (in ragione del fatto che l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento è il Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Il 29 gennaio 2025, con ordinanza 30 gennaio 2025, n. 54 è stata accolta la domanda cautelare, con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti avversati.

I MOTIVI DEL RICORSO

Con il primo motivo del ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11, 108 e 110 del d.lgs 36/2023 e del disciplinare di gara – Eccesso di potere per carenza di presupposti, manifesta contraddittorietà e sviamento – Violazione del principio di risultato. Secondo la difesa della parte ricorrente, in sintesi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto avrebbe dovuto essere quello del commercio, distribuzione e servizi o equivalente (art. 12 del disciplinare di gara); invece le controinteressate società, in sede di offerta hanno dichiarato di applicare il contratto collettivo nazionale settore industria, senza argomentare e comprovare alcunché in merito alla sua – per il vero da escludere a priori – equivalenza.

La stazione appaltante – lamenta l’esponente – ha aggiudicato l’appalto in presenza di una dichiarazione dell’operatore economico riferita ad un CCNL differente ed in assenza della dichiarazione di equivalenza delle tutele fra i due contratti di lavoro (quello indicato dal disciplinare e dall’operatore), in palese violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; infatti, ai sensi della richiamata disposizione, la stazione appaltante, e per essa il RUP, avrebbe dovuto acquisire preventivamente la dichiarazione di equivalenza e sottoporre la stessa alla verifica ex art. 110 dello stesso d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Secondo la deducente, lANAC ha chiarito, a più riprese, che lequivalenza dei contratti di lavoro deve riguardare sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile ammettendo scostamenti marginali, limitati solo ad alcuni parametri […].

Il che induce a ritenere, argomenta l’esponente, che l’offerta economica sia inammissibile e priva di serietà […].

LA SENTENZA

Il motivo è stato ritenuto fondato.

La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la dichiarazione di equivalenza delle tutele “si giustifica con lesigenza di apprestare maggiori tutele ai lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni pubbliche, valorizzando il testo della legge delega e, in particolare, lart. 1, comma 2, lett. h)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 173).

QUI LA SENTENZA PER INTERO

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