Vicini di casa rumorosi? Ok al risarcimento del danno anche senza CTU

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  • On Settembre 30, 2021
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Vicini di casa condannati al pagamento del danno non patrimoniale per immissioni acustiche moleste anche in assenza del danno biologico, se lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa ed il diritto all’esercizio delle proprie abitudini.

È quanto sancito dalla Cassazione, Sezione II Civile, nell’ordinanza 28 luglio 2021, n. 21621 (testo in calce).

Il caso

Nella vicenda in esame, gli abitanti di un fondo, possidenti di numerosi animali, erano stati convenuti in giudizio dai vicini di casa al fine di far cessare le immissioni sonore provenienti dalla  loro proprietà elimate le immissioni moleste, il giudice adìto aveva dichiarato cessata la materia del contendere e rigettato le ulteriori richieste di risarcimento del danno, avanzata dagi attori. Ques’ultimi, avevano impugnato la sentenza di primo grado, cui avevano resistito i convenuti proponendo appello incidentale.

La Corte territoriale, rilevato che, per effetto dell’eliminazione delle immissioni sonore, avendo i convenuti rimosso gli animali asseritamente produttivi del lamentato comportamento molesto, non era stato possibile esperire una consulenza tecnica per verificare il rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni; tuttavia, anche in assenza di rilevamenti fonometrici, ma sussistendo ulteriori elementi di giudizio di conforto sul punto, era possibile addivenire ad una valutazione favorevole agli attori.

Pertanto, la Corte d’appello aveva riconosciuto, in via equitativa, un danno non patrimoniale pari ad Euro 5.000,00 per ognuno dei tre attori, oltre le spese mediche documentate.

La decisione

Avverso tale sentenza di merito, i vicini di casa soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi, esaminati dalla Suprema Corte congiuntamente, vista la loro connessione.

Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, la cessazione la condotta causa delle immissioni sonore, ad opera dei ricorrenti, non può pregiudicare il diritto delle parti resistenti a conseguire un ristoro per il pregiudizio patito, determinato dall’ illegittima condotta protratta dai vicini, per numerosi anni. Inoltre, è facoltà del giudice valutare le emergenze probatorie anche avvalendosi di mezzi di prova diversi dalla consulenza tecnica d’ufficio, se dalle prove offerte emerga l’effettiva dimostrazione dei caratteri delle immissioni tali da comportare il diritto al risarcimento del danno.

Sul punto, la Cassazione ha poi precisato che il danno non patrimoniale conseguente alle immissioni illecite è risarcibile a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato, qualora vi sia la lesione del diritto relativo al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto al libero esercizio delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, all’art. 8, secondo cui, il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu.

Nel caso in esame, la Cassazione ha condiviso la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso il pagamento del danno biologico, ma aveva liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio, nonché al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale.

Di seguito, il link  dell’ordinanza

Cassazione-civile-ordinanza-21621-2021

Credit by:

Avvocato Maria Elena Bagnato – Altalex

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