Sulla decorrenza del termine d’impugnazione in materia di appalti dalla piena conoscenza

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  • On Dicembre 5, 2016
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Il T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 dicembre 2016 numero 12141, ritorna sul delicato rapporto tra il termine d’impugnazione nella materia speciale degli appalti pubblici, l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti relativi all’esclusione ai sensi dell’articolo 79 vecchio Codice dei Contratti e le regole del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini, come noto, ancorato alla piena conoscenza dell’atto e delle sue motivazioni.

Nell’ordine, è stato riaffermato che:
a) la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79, co. 5, codice dei contratti pubblici;
b) l’art. 120, co. 5, c.p.a., non prevedendo forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse rispetto a quelle divisate dal citato art. 79;
c) la deroga al dies a quo del termine di impugnazione contenuta nell’art. 120 cit., rispetto alla comunicazione formale prevista dall’art. 79 cit., rileva anche quando l’amministrazione abbia comunque provveduto ad effettuare tale ultima comunicazione, e non solo ove quest’ultima avvenga oltre i termini indicati dalla norma;
d) l’art. 79 cit. non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell’atto; ne consegue che esso non incide sul principio per il quale la piena conoscenza dell’atto al fine del decorso del termine di impugnazione può essere acquisita con forme diverse;
e) il termine di 30 giorni sancito dall’art. 120, co. 5, c.p.a. e 79, co. 5 e 5-bis, codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dal momento in cui l’impresa, tramite il suo amministratore o rappresentante, viene edotta, nella sostanza, delle ragioni della esclusione indipendentemente da qualsivoglia successiva comunicazione formale.

A cura di Gianluca Rossitto e Glenda Giardina

Leggi il testo integrale.

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