Obbligo vaccinale e indennizzo in caso di danni irreversibili connessi al trattamento sanitario: i diritti dei cittadini alla luce della sentenza n. 307/1992 della Corte Costituzionale

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  • On Settembre 7, 2021
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di: Dottoressa Viviana Giuffrida – praticante avvocato

L’esigenza di garantire l’integrità della salute pubblica, sorta in seguito all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Sars-Cov.2 (c.d. Covid-19), ha indotto lo Stato ad individuare degli strumenti in grado di bloccare e/o limitare il contagio, oltre a tutelare la popolazione dalle conseguenze della pandemia.

Con l’articolo 4 del decreto legge del 1 aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio n. 76, il legislatore ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.

Nonostante gli sforzi profusi, però, vi è ancora uno “zoccolo duro” della popolazione nazionale che non intende vaccinarsi.

Sul tema è recentemente intervenuto il premier Mario Draghi, il quale ha già manifestato l’orientamento del Governo circa i provvedimenti da adottare qualora, in autunno, la campagna vaccinale non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati: estendere l’obbligo vaccinale.

In verità, la questione presenta profili di particolare complessità, anche alla luce delle contrapposte posizioni che si sono registrate di recente.

Se alcuni ritengono che l’introduzione di detto obbligo sia illegittima poiché in violazione del principio all’autodeterminazione sanitaria, così come stabilito dall’art. 32 della Costituzione, altri, invece, auspicano tale soluzione poiché ritenuta non solo legittima (la stessa norma costituzionale consente, a determinate condizioni, l’obbligatorietà dei trattamenti sanitari obbligatori) ma anche giusta, atteso che detto strumento faciliterà il raggiungimento  dell’immunità di “gregge”.

Ma cosa accadrebbe, però, se l’obbligo vaccinale venisse introdotto ed il trattamento sanitario determinasse, in capo ad alcuni, dei danni alla salute irreversibili?

Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307/1992, ha dichiarato l’illegittimità, alla luce degli artt. 32 e 2 della nostra Costituzionale, della Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo, a carico dello Stato, di corrispondere un’indennità per il danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica.

I Giudici delle Leggi, quindi, già in passato avevano riconosciuto l’esistenza del diritto all’indennizzo in caso di danno alla salute connesso alla vaccinazione obbligatoria.

In conseguenza il Parlamento italiano ha approvato, in data 25 febbraio 1992, la Legge n. 210 che, in origine, prevedeva un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

Con successive disposizioni legislative, l’area della tutela originaria è stata ampliata sino a ricomprendere indennizzi per “lesioni o infermità” derivanti dalle vaccinazioni.

Il diritto all’indennizzo, però, non sussiste solo nell’ipotesi di vaccinazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1998, ha precisato che “non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società”.

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che quand’anche il legislatore imponga l’obbligo vaccinale, o ne consigli fortemente la somministrazione, questi disporrà – anche – il diritto all’indennizzo in caso di danni irreversibili, così come accaduto per il vaccino antipolio.

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