BREVI CENNI SULL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

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  • On Settembre 20, 2018
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Di Fiorella Manciagli, Dottore in Giurisprudenza.


 

Il Libro I del Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) è dedicato alle misure di prevenzione. Il Titolo III, in particolare, costituisce un riferimento completo per semplificare l’attività dell’interprete e migliorare l’efficienza delle procedure svolte dai professionisti incaricati.

Ai sensi dell’art. 17 del Codice Antimafia, sono legittimati a proporre l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale il procuratore della Repubblica del Tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona oggetto della misura restrittiva, nonché il Questore ed il Direttore della Direzione investigativa antimafia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Organi della procedura sono, il Tribunale che dispone il sequestro, il Giudice Delegato alla procedura e l’Amministratore Giudiziario, scelto tra gli iscritti nell’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari (ex art. 35).

L’Albo è articolato in due sezioni, quella ordinaria e la sezione degli esperti in gestione aziendale.

In particolare, l’Amministratore Giudiziario, successivamente al decreto di nomina ex art. 35 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve accettare l’incarico conferitogli, dichiarando la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, nonché il numero di ulteriori altri incarichi ricevuti, che non possono essere superiori a tre in ambito aziendale, dichiarazioni che devono essere trasmesse anche all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (abbreviata in ANBSC).

Entro trenta giorni dalla nomina (termine prorogabile dal Giudice Delegato per non più di novanta giorni), l’Amministratore Giudiziario deve presentare una relazione particolareggiata dei beni sequestrati, che dovrà contenere, ex art. 36, «a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall’amministratore stesso; c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l’indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili; e) l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell’articolo 41».

Dopo il deposito della prima relazione, con la frequenza stabilita dal Giudice, dovrà essere eseguita una rendicontazione, che l’Amministratore trasmetterà anche all’ANBSC, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

Ex art. 37, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, sarà necessario istituire un registro, preventivamente vidimato dal Giudice Delegato alla procedura, sul quale annotare tempestivamente le operazioni relative all’amministrazione. L’Amministratore Giudiziario tiene, dunque, contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti e gestisce il bene a lui affidato secondo la disciplina del Codice Antimafia, ed è sottoposto al controllo del Giudice che ha emesso il provvedimento.

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