Si sblocca la Decontribuzione Sud 2021: arrivano l’autorizzazione della Commissione europea e la circolare INPS con le istruzioni

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  • On Maggio 13, 2021
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di Dottoressa Viviana Giuffrida – praticante avvocato

La Commissione Europea, con la decisione del 18 febbraio 2021, ha autorizzato lo Stato italiano a concedere, fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del cd. Temporary Framework, l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, prorogata dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020.

La Decontribuzione Sud è un’agevolazione fiscale che consiste in una riduzione del versamento contributivo, finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese.

L’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura.

Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

  • al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% per gli anni 2028 e 2029.

FINO A QUANDO È CONCESSA L’AGEVOLAZIONE?

L’esonero, ai sensi dell’articolo 1, commi 164 e 165, della Legge di Bilancio 2021, è concesso dal giorno 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework).

Dal giorno 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

Con la Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, l’Inps disciplina le condizioni di accesso al beneficio, annoverando tra i soggetti beneficiari i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Per contro, sono esclusi coloro che operano nel settore agricolo, le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro domestico. L’agevolazione non si applica, altresì:

  1. a) agli enti pubblici economici;
  2. b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  3. c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  4. d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. f) ai consorzi di bonifica;
  7. g) ai consorzi industriali;
  8. h) agli enti morali;
  9. i) agli enti ecclesiastici.

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

In altre parole, si richiede che i datori di lavoro privati (soggetti beneficiari) abbiano sede legale e/o unità operativa/e situata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

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